Art. 4.
(Centri di ricerca).

      1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo

 

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2, è istituito un centro di ricerca nazionale per l'integrazione dei portatori di handicap, con sede in Foggia, da gestire ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), e dell'articolo 2.
      2. È possibile istituire un centro di ricerca presso ogni capoluogo di provincia, la cui gestione è affidata a enti, a ONLUS o a fondazioni già operanti nel campo dell'integrazione sociale dei portatori di handicap e di riconosciuta valenza sociale.
      3. I centri di cui al comma 2 comunicano annualmente al centro nazionale di cui al comma 1 i risultati delle proprie attività, anche per via informatica.
      4. I centri di cui ai commi 1 e 2 promuovono un congresso annuale al fine di garantire lo scambio delle esperienze, la parità metodologica, la diffusione dei dati e l'aggiornamento.